LA LEGALITA’ STRADALE TRA MITO E REALTA’

I TASSISTI NON RAGGIUNGONO L_ACCORDO CON IL CAMPIDOGLIO E SCENDONO SPONTANEAMENTE IN PIAZZA, BLOCCANDO IL CENTRO DI ROMA - Fotografo: benvegnù-guaitoli

PROSEGUENDO L’ANALISI DEI FATTORI CHE INTEGRANO IL FENOMENO DEL CONFLITTO STRADALE, ESAMINIAMO ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA FIGURA CHIAVE, IN AMBITO PSICOLOGICO E SOCIOLOGICO, DEL MODELLO COMPORTAMENTALE GENERALE DI GUIDA,

FENOMENOLOGIA DELLA SICUREZZA STRADALE: PERCHE’ GUIDIAMO COSI’ (MALE). IL MODELLO COMPORTAMENTALE GENERALE DI GUIDA

IN PARTICOLARE GLI ASPETTI RIGUARDANTI L’ADESIONE PIU’ O MENO CONSAPEVOLE, MA IN GENERE COATTA, A QUESTO CODICE SOCIALE DA PARTE DELLA QUASI TOTALITA’ DEGLI UTENTI DELLA STRADA.

Chi conduce un’automobile sente spesso il bisogno di denunciare la pericolosità di certi specifici comportamenti che ritiene caratteristici soprattutto di alcune utenze “altre” della strada, e invoca, con veemenza e convinzione, la DISCIPLINA come requisito minimo per poter essere degni di circolare sulle strade.

Bersaglio di questi rilievi sono specialmente i pedoni, colpevoli di attraversare la strada dove (fuori dalle strisce) o quando (semaforo rosso per loro) non è permesso, solitamente con lo sguardo fisso al cellulare,  e i ciclisti, in quanto accusati di transitare sui marciapiedi, procedere affiancati, passare, anche loro, quando il semaforo lo vieta, procedere contro senso o contromano. Le frasi ricorrenti, come un mantra, a sostegno di questa tesi, sono infatti: “Se ci sono delle regole vanno rispettate da tutti. Non ci sono tipologie di utenti che possono sentirsi al di sopra della legge. Le norme non si possono interpretare a proprio piacimento o invocare solo quando fa comodo.”

Si sostiene quindi la LEGALITA’ come parola d’ordine,  principio cardine inderogabile e sovraordinato che deve reggere necessariamente la regolare e funzionale condivisione degli spazi viari, pena l’inevitabile caos stradale e le drammatiche implicazioni di sicurezza stradale.

  Vediamo, quindi, se le “categorie” dei pedoni e dei ciclisti sono realmente il paradigma di quell’indisciplina stradale tanto indigesta alla classe di utenti che, evidentemente, per contro, si ritiene formalmente ligia e ottemperante alle regole del Codice della Strada (in seguito: Codice).

Esaminiamo, a tal fine, la parte del citato Codice che fa riferimento alle NORME DI COMPORTAMENTO, ovvero il titolo V, con l’analisi dei principali articoli di cui si registrano il mancato rispetto e le conseguenze più dannose.

Art. 140 GUIDA PERICOLOSA
L’articolo prescrive di attenersi a comportamenti di guida che non costituiscano pericolo per la sicurezza stradale. E’ irregolare e rischiosa, quindi, la maggior parte degli atteggiamenti di guida di autoveicoli riscontrati sulle strade come quelli definibili disinvolto, sportivo,  disordinato, convulso, spericolato, aggressivo e violento. Ne vedremo in seguito i particolari.

Art. 141 VELOCITA’ DI SICUREZZA
Molti sono convinti che, in merito alla velocità, sia obbligatorio o opportuno non superare solo i limiti prescritti per ogni tipologia di strada e indicati con gli appositi segnali lungo la rete viaria.
E’ una convinzione errata.
Quelli descritti rappresentano i limiti MASSIMI che comunque non devono essere MAI superati.
Il conducente, invero, è obbligato, sempre e ovunque, ad adeguare la velocità a tutte le condizioni contingenti del traffico, del proprio veicolo, della visibilità, degli agenti climatici, del fondo stradale e per la presenza di utenti vulnerabili sulla strada o in prossimità di questa.
Qualunque sinistro, in genere,  può essere imputato anche all’inosservanza di questa disposizione, violazione diffusissima.
Molti, inoltre, dimenticano, o fingono di dimenticare, che  gareggiare in velocità è vietato, sempre dal presente articolo, difatti le cronache riportano spesso notizie di rischiose sfide organizzate o improvvisate sulle nostre strade, con pericoli per sé e per gli altri.

Art. 142 LIMITI DI VELOCITA’
Non solo, come appena visto, non viene generalmente rispettata la velocità di sicurezza, variabile a seconda delle circostanze, ma è evidente che il conducente comune non rispetta neanche la velocità massima prefissata come ad esempio i 50 km/h in ambito urbano, non parliamo poi dei 30 se non corroborati da soluzioni adeguate. Chiunque provi a farlo rischia l’aggressione verbale e persino fisica da parte della massa indistinta di utenti che si ritengono “intralciati”, per assurdo, da un comportamento, questo sì, disciplinato che, paradossalmente, viene considerato pericoloso o eccessivamente e inutilmente “zelante”.
Una considerazione a parte, in merito alla velocità, riguarda gli utenti delle due ruote a motore i quali, in genere, procedono sistematicamente al sorpasso delle automobili che, come visto, superano già i limiti, esponendosi a rischi che si trasformano troppo spesso in tragedie.

Sebbene sia la causa principale della strage stradale, l’eccesso di velocità è stato inserito nel disegno di legge 41/2016 sul reato di omicidio stradale solo nelle ultime versioni del provvedimento, a conferma, comunque, della gravità dell’inosservanza delle norme che lo disciplinano.

Art. 143 POSIZIONE DEI VEICOLI SULLA CARREGGIATA
Benché il Codice prescriva come i veicoli debbano disporsi per procedere sulla carreggiata, notiamo una diffusa anarchia, in ambito urbano ed extraurbano, sia per la marcia ordinaria che per il cambio corsia. A parte l’opportuno ma spesso ignorato invito ad evitare l’intralcio dello spazio riservato ai binari tranviari, si dispone il divieto per la guida contromano, comportamento che rientra anch’esso tra quelli di rilevanza penale compresi nel reato di omicidio stradale.

Art. 144 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER FILE PARALLELE                                       Lungo gli incolonnamenti disposti su più corsie, dovuti a traffico intenso, si può cambiare corsia solo per svoltare o per fermarsi. Invece non è raro, anzi, è usuale, assistere a sorpassi azzardati e repentini, a volte reciproci e stizziti, solo per guadagnare qualche metro.

  Art. 145 PRECEDENZA
Probabilmente tra le disposizioni più importanti, ignorate e disattese del codice. Con conseguenze troppo spesso nefaste. A partire dal primo comma che dispone, per tutti, la massima prudenza nell’avvicinarsi agli incroci. Praticamente tutti coloro che dispongono di precedenza non ne tengono minimamente conto.

Art. 146 VIOLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
Esiste oramai una teoria interpretativa individuale delle segnaletica stradale, basata più che altro sulla personale valutazione del rischio di conseguenze per la propria incolumità e sulla possibilità di essere sanzionati, in genere molto rara. L’inosservanza del segnale di semaforo rosso può comportare conseguenze penali, come da legge 41/2016.

Art. 148 SORPASSO
Troppo spesso sono eluse le diverse e molteplici condizioni (nove) e divieti (sei) previsti dall’articolo in questione per effettuare le operazioni di sorpasso in sicurezza. La fattispecie è così  ricorrente e causa di drammatici sinistri da essere stata compresa, per alcuni casi, nel nuovo reato di omicidio stradale. La mancata distanza di sicurezza, inoltre,  prescritta in fase di sorpasso, abitualmente disattesa, provoca spesso conseguenze significative per i conducenti delle biciclette solitamente sfiorati anche a velocità sostenuta.

Art. 149 DISTANZA DI SICUREZZA TRA I VEICOLI
Questo articolo rappresenta uno dei più gravi paradossi del Codice della Strada. Sebbene il rispetto della distanza idonea ad evitare collisioni con i veicoli che precedono sia fondamentale per la tutela degli utenti della strada, mancano gli strumenti per sanzionare l’inosservanza della norma, se non a impatto ormai avvenuto. Questo vulnus del Codice contribuisce al consolidarsi del comportamento che è la prima causa dei diffusissimi tamponamenti, con conseguenze particolarmente gravi su autostrade e strade principali, dove l’effetto velocità è più devastante.

  Art. 154  CAMBIAMENTO DI DIREZIONE O DI CORSIA O  ALTRE MANOVRE                                                                                                                           Le operazioni e gli accorgimenti prescritti  in caso di cambio corsia o per altre manovre non sembrano ormai rivestire, dall’osservazione quotidiana dei comportamenti stradali e dalle risultanze dei verbali dei sinistri, quel carattere di obbligatorietà che invece viene attribuito inequivocabilmente dal Codice.                Le conseguenze peggiori per questa condotta indisciplinata ricadono spesso sull’utenza vulnerabile, come nel caso di svolta improvvisa con invasione della traiettoria del ciclista, o del motociclista, con collisione conseguente.

Art.155 LIMITAZIONE DEI RUMORI
Art. 156 USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA
L’inquinamento acustico, riconosciuto unanimemente come fonte di stress psicofisico, pare l’ultima delle preoccupazioni degli utenti motorizzati, più che altro ebbri e orgogliosi del rombo dei propri veicoli e inclini all’uso disinvolto dei clacson.

sosta vietata

Art. 157 ARRESTO FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI
Art. 158 DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA DEI VEICOLI
Forse una delle poche irregolarità riconosciute dagli automobilisti stessi, in genere quando imputano alla presenza di auto in sosta d’intralcio la causa dei rallentamenti e degli intasamenti da traffico, non considerando però che ciascuno di essi costituisce “il traffico” stesso e indugia, a sua volta, abitualmente, in questo comportamento illegale e incivile.
In doppia e tripla fila selvaggia, sui passi carrabili, a bloccare uscite d’emergenza, agli scivoli, percorsi e parcheggi riservati ai disabili, alle fermate dei bus, sulle corsie riservate al trasporto pubblico, in prossimità o sopra le strisce pedonali, sulle corsie ciclabili, in aree pedonali, sui marciapiedi.
Tra le trasgressioni più odiose, soprattutto per l’assoluto disinteresse verso i soggetti più svantaggiati della strada, come i disabili, gli anziani, i bambini, gli utenti dei mezzi pubblici, pedoni e ciclisti che vengono messi in forte difficoltà e spesso in grave pericolo.
A nulla vale, inoltre, il divieto disposto da questo articolo non solo di parcheggiare in doppia fila, ma anche di aprire sconsideratamente e di scatto le portiere lungo il flusso di marcia, gesto frequente di una pericolosità unica.
Praticamente sconosciuto l’obbligo di lasciare lo spazio di un metro previsto, in caso di mancanza di marciapiede, per il passaggio dei pedoni.
E’ anche prevista una sanzione di almeno 216 euro per chi, con l’auto parcheggiata, tiene il motore acceso per consentire il funzionamento dell’aria condizionata. Ennesima trasgressione tanto diffusa quanto non sanzionata.

Art.172 USO CINTURE DI SICUREZZA                                                                                  In città, ritenuta erroneamente luogo più sicuro per la velocità (relativamente) ridotta rispetto all’ambito extraurbano, spesso si considera superfluo indossare le cinture di sicurezza. La realtà dei fatti dice, invece, che proprio nei centri urbani si verifica il maggior numero di impatti e di vittime stradali. L’uso delle cinture per i sedili posteriori degli autoveicoli è pressoché sconosciuto.

Art. 173 USO DI LENTI E DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA                                                                                                                                          Sebbene non sia la distrazione, come qualcuno sostiene, la causa principale delle tragedie stradali, l’abitudine ormai consolidata, e illegale, di consultare e utilizzare cellulari e altri dispositivi aumenta il rischio già altissimo di schianti mortali o gravemente lesivi dovuto a velocità ingestibili.

Art. 176 COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE IN AUTOSTRADA E SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI                        Risultano sempre diffuse le incivili abitudini di procedere sulle corsie di emergenza e di fare inversione del senso di marcia, comportamento, questo, sanzionato penalmente dalla nuova citata legge.

Art. 179 CRONOTACHIGRAFO                                                                                        Sebbene questo articolo imponga a specifici veicoli e utenti, soggetti a particolari rischi, l’uso di dispositivi idonei a dimostrare il rispetto dei limiti di velocità e dei tempi di riposo, si rileva costantemente un numero consistente di violazioni di legge per rimozione o alterazione degli strumenti previsti. Non è questa la sede per indagare sulle responsabilità di tali comportamenti, che hanno risvolti ben articolati. Ad ogni modo, nonostante le norme a loro tutela,  questo tipo di veicoli, di solito di grandi dimensioni e carico, è coinvolto nel 7% del totale dei sinistri stradali.

Art 182 CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI                                                       Questa disposizione autorizza gli utenti della bicicletta a circolare affiancati per due sulla rete viaria urbana, un atteggiamento evidentemente ritenuto compatibile con le velocità moderate che la norma impone in ambito cittadino. Nella realtà un simile comportamento viene considerato in genere altamente lesivo e provocatorio da parte degli automobilisti, che si lasciano andare spesso, complici stress e ansia da traffico, ad atti aggressivi e intimidatori, oltre che pericolosi e illegali, nei confronti dei ciclisti.

 Art 186 GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOL                                                Art 187 GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA PER USO DI  SOSTANZE STUPEFACENTI                                                                                                       Giudicato, a torto, come la principale causa della strage stradale, l’uso di sostanze psicotrope è continuamente rilevato dalle Forze dell’Ordine e, in combinazione devastante con la velocità, contribuisce ad incrementare le vittime della violenza stradale.  Tra le fattispecie previste dalla nuova norma penale stradale.

Art. 189 COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE                                                     Questo articolo impone agli utenti della strada di prestare soccorso a persone e animali coinvolti in sinistri stradali, a prescindere dal fatto che l’abbiano procurato o meno. I’inadempimento di questa norma, tanto grave quanto frequente, ha costretto il legislatore ad inserire tali comportamenti omissivi nella nuova figura giuridica del reato di omicidio e lesioni stradali.

Art 191 COMPORTAMENTI DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI                                                                                                                                        Delle diverse centinaia di investimenti che ogni anno si rivelano mortali per i pedoni, la netta maggioranza si verifica in fase di  attraversamento della strada sugli appositi passaggi pedonali o con semaforo predisposto a loro favore. L’Associazione Diritti dei Pedoni è arrivata al punto di definire le strisce pedonali “trappole mortali regolamentari”, infatti la salvaguardia della propria incolumità porta ormai i cittadini a procedere sugli spazi a loro riservati SOLO DOPO che tutte le auto in prossimità siano transitate e non ce ne siano altre in vista, rinunciando di fatto alla precedenza a loro garantita dalla norma. Anche in questo caso la recente legge ha inteso sottolineare la rilevanza penale di comportamenti illeciti in prossimità degli spazi di attraversamento dedicati ai pedoni.                                              In particolare, il comma 3 afferma il diritto di disabili non vedenti o motori di attraversare la strada ovunque si trovino, ipotesi alquanto paradossale considerato quanto sia già difficile tutelare il pedone che usa regolarmente gli appositi attraversamenti a lui riservati.

Art 192 OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI, UFFICIALI E AGENTI                                                                                                                                                                   Gli ordini impartiti agli utenti della strada, prescrittivi a tutti gli effetti, vengono in molti casi trasgrediti fino addirittura alla violazione dei posti di blocco con conseguenze anche fatali per gli agenti delle FF. OO. in attività sulle strade.

Tralasciamo violazioni “minori” come la ormai dilagante inadempienza all’obbligo di polizza di responsabilità civile auto e moto (Art. 193, violazioni stimate in circa quattro milioni in Italia), il divieto di gettare oggetti (art. 15, cicche, carte, lattine, etc) dall’auto in movimento, di trasportare oggetti d’intralcio al conducente o fuori dalla sagoma del veicolo (Art. 164), la guida senza patente o con titolo di guida non valido (Art. 116) e la mancata revisione del veicolo (art. 80).

(Forse la più “innocente” delle violazioni, per quanto ad alto grado di inciviltà:

http://blog.directline.it/guida-sicura/gettare-rifiuti-dal-finestrino-pericoloso-fa-1-italiano-3/ )

Quello che risulta da questa analisi è un ritratto, per essere contenuti, poco lusinghiero dell’automobilista/motociclista italiano, che, piuttosto che definirsi “disciplinato” potrebbe essere preso ad esempio come simbolo sociale e campione emerito di illegalità.

Tanto si è già verificato durante un corso di diritto all’Università La Sapienza di Roma dove è stata  citata la violazione sistematica della norma sui limiti della velocità come modello accademico di “Disapplicazione della legge”, come già documentato nel precedente articolo.

A compendio generale e sigillo istituzionale della consolidata enunciata realtà di anarchia stradale interviene il comma 6-bis dell’art. 142 del Codice, che impone l’opportuna anticipata segnalazione agli utenti della strada della presenza degli strumenti di rilevazione della velocità da parte degli organi preposti a tale controllo.                                                                                                                         Tale unicum, riscontrabile solo nella nostra legislazione*, certifica inequivocabilmente lo stato di GENERALE ILLEGALITA’ STRADALE, in quanto  prende formalmente atto della necessità di segnalare debitamente le sporadiche, circoscritte ed estemporanee “isole” di legalità che, in quanto rare ed inattese, costituirebbero un pericolo a causa del delirante modello comportamentale comune.

Questo status quo che abbiamo descritto e  che si è andato consolidando nel corso di decenni ha cause che abbiamo già dettagliatamente illustrato nel citato articolo sul M. C. G. d. G.
Gli elementi di riflessione che possiamo qui aggiungere riguardano:

A) La constatazione dell’esistenza di un latente, solido e perverso elemento unitario collettivo consistente in una struttura pseudo normativa, parallela ma significativamente diversa da quella istituzionale, in cui si riconoscono e conformano, volenti o nolenti, consapevoli o inconsapevoli, gli utenti della strada nella pressoché completa totalità.

B) L’accertamento di una mancanza incapacità generale di discernere, sulle strade, il bene dal male, la legalità dall’illegalità, rovesciandone e confondendone spesso i significati.

C) La gravità del non comprendere queste profonde dinamiche che regolano e informano i diversi comportamenti stradali soprattutto da parte delle autorità competenti in sicurezza stradale, nei più vari livelli di responsabilità e operatività.

Questa incapacità significa votare al fallimento gli interventi e le politiche di sicurezza stradale, solitamente basate sulla pura educazione stradale e sull’inasprimento delle pene del Codice.

Quanto espresso e ci porta a ribadire, dunque, convintamente, la diffusione di una nuova  CULTURA DELLA STRADA come primo strumento per scardinare l’assurdo e gravemente deleterio modello comportamentale illegale vigente di fatto sulle nostre strade.

A tal fine risulta quantomai necessario il coinvolgimento delle professionalità nel campo della psicologia, della istruzione e della formazione, specificamente formate, per accompagnare l’individuo in una analisi introspettiva delle proprie dinamiche cognitivo comportamentali di approccio alla strada. Si tratta di percorsi da fare, preferibilmente collettivamente, in collaborazione con esperti di istruzione, mobilità, di condivisione e realizzazione degli spazi urbani, allargando la visione del conducente alla convivenza civile, pacifica e sostenibile della viabilità.

Le altre soluzioni PRIMARIE, a sostegno di quella culturale enunciata, sono rappresentate dagli interventi di MODERAZIONE E RIDUZIONE DEL TRAFFICO. Necessario, quindi, un opportuno impiego di idonee risorse umane, strutturali e tecnologiche per rendere le strade libere dalla violenza della velocità e dall’intasamento venefico del traffico.

Tutte gli altri interventi che non ricadano in queste tre categorie rientrano nell’unica, grande tipologia di soluzioni SECONDARIE o altrimenti dette COMPLEMENTARI. Queste definizioni stanno a significare che tali azioni hanno tutte la stessa caratteristica di non poter conseguire risultati apprezzabili se non effettuate dopo o contestualmente alla realizzazione delle soluzioni prioritarie.

Se non riusciamo a capire e ad applicare questi principi probabilmente non ci resta che aspettare l’arrivo e la diffusione della tecnologia della guida autonoma. Con tutti i dubbi e le criticità che, a ragione o per interesse, si creeranno intorno ad essa.

Ma di questo tema parleremo in un prossimo articolo.

*Se foste a conoscenza di eccezioni siete pregati di comunicarlo, grazie.

FALSI MITI SU BICI E PEDONI

7 pensieri su “LA LEGALITA’ STRADALE TRA MITO E REALTA’

  1. Francesco Paradiso

    E che dire dei passeggeri che portano un bambino in braccio? o addirittura guidatori? Forse non ne avete parlato perchè vi sembra incredibile, ma vi assicuro che molti/e lo fanno. Una volta ho visto addirittura una donna che , guidando, ne portava due! o uno che andava fuori città a 100 orari! e un’altro, che in un piazzale aperto al traffico faceva GUIDARE un bambino di 3-4 ani che aveva sulle ginocchia!

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    1. Lo leggo ora (mentre cerco un sito che è sparito; lo cerco perchè è uno di quei siti che ammucchiano certe notizie – senza farle circolare – con la magica formuletta cultural-fascista: “in attesa di autorizzazione”). Oltre a quello che rappresenti io vedo, anche, il lato umano, il legame di sangue, il calore umanitario, il riconoscimento della dignità di quel bambino. Ti invito a riflettere – abito in edificio confinante con una scuola pubblica – sui figli, in età scolastica, che i genitori trattano come pacchi postali nella fase dell’andata a scuola e del successivo ritorno a casa. Comportamento che ripetono per accompagnarli a svolgere altre attività. Brutta disumanizzazione e assenza di qualsiasi barlume di futura umanità.

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  2. bpp

    Buongiorno, a quale articolo vi riferite quando scrivete “già dettagliatamente illustrato nel citato articolo sul M. C. G. d. G.”. Grazie a prescindere, anche per la lettura, davvero molto interessante.

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    1. bpp

      Ops. Naturalmente manca il punto di domanda:

      – a quale articolo vi riferite quando scrivete “già dettagliatamente illustrato nel citato articolo sul M. C. G. d. G.”?

      … E a proposito, Buone Feste!

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